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Professioni: la legge sui professionisti senza albo

Dal 10 febbraio è in vigore la c.d. “Legge per i senza albo”, che inserisce nel nostro ordinamento una nuova figura professionale, figura che svolge un’attività economica di tipo intellettuale volta alla prestazione di servizi ed opere a favore di terzi, senza la necessaria iscrizione ad un albo: il professionista non regolamentato. In mancanza di una chiara e precisa normativa, vi è la consuetudine di identificare il libero professionista in colui che presta un’opera prevalentemente intellettuale ed è iscritto ad un albo professionale; basti pensare ad un Ingegnere o ad un Commercialista. Diversa è la figura del lavoratore autonomo, ovvero colui che compie un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e non è iscritto a nessun albo professionale. Due figure formalmente identiche ma diverse nella sostanza.

La suddetta legge introduce il libero esercizio della professione, principio, che si fonda sull’autonomia, intelletto, tecnica e competenze del professionista con assoluta libertà di scelta della forma per esercitare la professione (individuale, associata, cooperativa o lavoro dipendente). Consulente informatico, web designer, pubblicitario, grafico, fotografo, sociologo, osteopata e tributarista sono soltanto alcuni esempi di attività, definite ora, libero professionali che non richiedono iscrizione a specifici albi. Una vera e propria rivoluzione culturale, se si considera la gamma di professionisti interessati.

Tra le novità introdotte è prevista la possibilità di costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica legalmente riconosciute. Se da un lato l’iscrizione ad un’associazione da parte del professionista è facoltativa, dall’altro ci sono alcuni obblighi che le associazioni devono osservare nei confronti dei professionisti associati:

  • promuovere la formazione dei propri iscritti;
  • vigilare sulla condotta professionale degli associati e stabilire eventuali sanzioni da comminare a seguito di violazioni etica-professionali;
  • rendere pubblici statuto, atto costitutivo ed organismi che compongono l’associazione;
  • sportello riservato ai clienti dei professionisti in caso di controversie con quest’ultimi;
  • assenza di lucro.

L’unico obbligo previsto dalla legge in capo al professionista è la modifica della propria carta intestata. Di fatti, al fine di garantire trasparenza informativa nei confronti della clientela, il professionista deve riportare il riferimento espresso di legge nella corrispondenza, nelle fatture e in altri documenti. Attenzione! non si tratta di un semplice adempimento formale, poiché in caso di omissione, il professionista potrà essere sanzionato, ai sensi del Codice del Consumo, per pratica commerciale scorretta.

Concludo con una curiosità: è stato stimato un elenco di circa 150 professioni che rientrano in questo ambito, una platea di professioni davvero impressionante. La fantasia, a noi italiani, non manca di certo.

 
 
AUTORE

Alberto Liviero

Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, iscritto all’o.d.c.e.c. di Rovigo, laureato in Economia Az. Management e Professioni presso l’Università degli studi di Ferrara. La mia formazione professionale si caratterizza per lo studio di tematiche fiscali, societarie e contabili ma l’esigenza di ampliare le mie competenze mi sta portando ad esplorare rami dell’economia, quali marketing e pianificazione e controllo strategico, fino ad ora non approfonditi durante il percorso di studi.
 
 

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