Nell’ultimo anno sono state molteplici le novità introdotte dal Governo, tra le tante, ci sono buone notizie per i giovani imprenditori, under 35, che intendono mettersi in proprio o di costituire una S.R.L. semplificata. La ratio è di favorire l’iniziativa imprenditoriale dei giovani.
A partire dal 1 gennaio 2012 qualsiasi soggetto al di sotto dei 35 anni di età che vuole intraprendere un’attività da libero professionista, da consulente o da commerciante può optare per il nuovo regime dei minimi, il quale si affianca al già rodato regime delle nuove iniziative produttive.
Il nuovo regime dei minimi offre ai giovani imprenditori la possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali, contabili ed amministrative per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, fino al 35esimo anno di età.
Tali agevolazioni si identificano in:
- l’esonero da adempimenti ai fini IVA, IRAP, dalla ritenuta d’acconto (solo per i professionisti) e dagli Studi di Settore;
- l’applicazione di un’imposta sostitutiva IRPEF del 5%.
Si tratta di un regime davvero vantaggioso e soprattutto utile per poter rilanciare l’imprenditoria giovanile ma, paradossalmente, resta il fatto che i requisiti per accedere a questo particolare regime sono molteplici e rigidi. Alcuni di questi limiti sono ad esempio rappresentati dal carattere di novità dell’attività, dalla non prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto la forma di lavoratore dipendente o autonomo, dal volume dei ricavi annui che non deve superare € 30.000,00. Un vero e proprio controsenso! Infatti se da un lato il fine è quello di agevolare lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile, dall’altro lato invece lo si ostacola ponendo dei paletti che ne limitano l’accesso.
Per i più intraprendenti, a partire dal 29 agosto 2012 è stato possibile optare per una nuova forma societaria, la tanto novellata e criticata società a responsabilità limitata semplificata (S.R.L.S.). In sostanza un giovane imprenditore, che non abbia ancora compiuto i 35 anni, può aprire una società a responsabilità limitata anche con un capitale simbolico di 1 € (purché inferiore a 10.000,00 €). In termini economici i benefici si limitano all’esenzione dei soli costi per la costituzione della società (es: onorario notarile), tralasciando invece sia i costi obbligatori per il funzionamento (es: tassa di concessione governativa) della stessa, sia i complessi obblighi gestionali, amministrativi e contabili.
Per concludere è necessario porre l’attenzione su altri due strumenti che si possono utilizzare in sede di inizio di attività: il regime delle nuove iniziative produttive e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r.). Entrambi, però, non richiedono il soddisfacimento del requisito anagrafico under 35.